Carrellisti/Muletto

CHI DEVE SVOLGERE IL CORSO CARRELLISTI/MULETTO?
Il corso per carrellisti (utilizzo muletto) è rivolto a tutti quei lavoratori che utilizzano il mezzo di movimentazione merce detto carrello elevatore. E’ obbligatorio che venga conseguito il patentino per l’utilizzo del carrello elevatore anche da chi ne fa uno sporadico utilizzo. La formazione carrellisti prevede che il lavoratore incaricato di utilizzare il muletto frequenti a seconda del carrello elevatore i seguenti corsi:- Carrelli industriali semoventi – 12 ore (modulo teorico di 8 ore e modulo pratico di 4 ore)
- Carrelli semoventi a braccio telescopico – 12 ore (modulo teorico di 8 ore e modulo pratico di 4 ore)
- Carrelli/sollevatori semoventi telescopici rotativi – 12 ore (modulo teorico di 8 ore e modulo pratico di 4 ore)
- Utilizzo di tutti i carrelli descritti sopra – 16 ore (modulo teorico di 8 ore e modulo pratico di 8 ore)
RIFERIMENTI NORMATIVI
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/12 ha dettagliato le attrezzature da lavoro che richiedono specifiche abilitazioni (Carrelli industriali semoventi, i Carrelli semoventi a braccio telescopico e Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi).
In particolare ha stabilito i percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi della formazione.
L’Accordo prevede che il datore di lavoro faccia formare, con adeguati percorsi obbligatori, i lavoratori che utilizzano i carrelli elevatori, informandoli su tutte le misure per la tutela della sicurezza e della salute.
QUAL E’ LA DURATA DEL CORSO
Il corso da carrellista ha una durata minima di 12 ore (8 teoria + 4 pratica).
AGGIORNAMENTO CORSO CARRELLISTI
La formazione deve essere rinnovata ogni 5 anni con un corso di aggiornamento della durata di minimo 4 ore (di cui almeno 3 ora di pratica).
Se in passato si è svolto un corso di durata inferiore alle 12 ore è necessario integrarlo entro due anni (a partire dal 12/3/2013) con il modulo di aggiornamento e relativa verifica finale.
Se non si è in grado di documentare che la formazione dei carrellisti è avvenuta nel rispetto delle modalità specificate nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/12, a partire dal 12 marzo 2013, l’azienda non potrà più adibirli all’uso delle attrezzature di lavoro (carrelli, muletti, piattaforme, eccetera). Sarà possibile l’utilizzo di tali mezzi solo dopo aver effettuato i corsi completi presso enti accreditati secondo le nuove regole.
Il divieto sopra scritto, vale anche per i lavoratori con mansione di carrellista già assunti da tempo e considerati esperti).
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Potete richiedere l’iscrizione chiamando lo 011-4185706 oppure scrivendo una mail all’indirizzo info@medpro81.it.